Disconoscimento e contestazione

Mario è il mio avvocato . L’ho inseguito per un anno e mezzo. E’ troppo impegnato per scambiarci anche due parole.

Mi ha fatto incazzare, Dio se lo ha fatto. Ne sa qualcosa Francesco, il mio amico fraterno, avvocato anche lui. Francesco, avendo fatto il mio testimone di nozze e conoscendo di persona mia moglie non se l’è sentita di  difendermi. Mario è l’avvocato presso cui ha fatto pratica. Lo ha visto adatto a me e mi ha consigliato di affidare a lui l’incarico. Quante volte l’ho chiamato, scoraggiato ed incazzato per il comportamento del suo ”Maestro”. Povero Francesco, alla fine chiederà lui la separazione da me, come amico.

A Mario non gli stai dietro. Anche quando ci parli devi essere breve e conciso perchè pare  che abbia sempre fretta. Ti dà un senso di precarietà enorme avere a che fare con lui. Neanche la sua segretaria riesce a stargli dietro. Le carte sulla scrivania tra un po’ lo sotterrano.Non ha aiutanti. A star con lui perdi più tempo ad inseguirlo che a lavorare.

Lo chiami al telefono e non risponde. Per riuscire a parlargli sono andato in Tribunale a beccarlo. Spesso era Francesco a fargli le poste per mio conto.

Perchè l’ho scelto come avvocato?

Perchè Mario è intelligente, non è finto come lo sono molti suoi colleghi.

Sono sensibile ad entrambe le qualità. Negli ultimi tre mesi sono riuscito a parlargli solo dieci minuti, l’altro giorno.  Ha scritto, poi.

Non avrei saputo mettere insieme la mia difesa in maniera così puntuale nemmeno io che le ho vissute le cose. Ogni volta che mi fa incazzare  penso di sostituirlo, puntualmente desisto.
(A)
Sull’asserita relazione extraconiugale adulterina del marito
La Signora attribuisce la causa della separazione a una “relazione extraconiugale” (pag. 2, righi 17 e 18 del ricorso introduttivo) del Paperino “con una professionista di altra città – che solo con la depositata memoria integrativa indica essere tale ing. Minnie di Topolinia- con cui ha intrecciato una relazione adulterina, violando pubblicamente anche il dovere di fedeltà” (pag. 4, righi 11-14).
Si contesta decisamente e radicalmente che il Paperino abbia mai intrattenuto una relazione sentimentale con tale professionista di altra città. Il fatto addebitato, che viene utilizzato per chiedere che la separazione sia pronunciata per colpa o addebito al marito, costituisce ingiuria e diffamazione e lede grandemente l’onorabilità, la dignità e l’immagine del Paperino, il quale reitera la riserva di proporre azione di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e per quelli futuri.
(B)
Sull’abbandono della casa coniugale e sulle lesioni subite dalla moglie
Come già esposto alle lettere E), F), G) e H) delle premesse del ricorso iscritto al n. xxxxxxx, a causa dei comportamenti aggressivi, prevaricatori, sfociati anche in gravi apprezzamenti sulla persona e sulla professionalità del convenuto, ai quali purtroppo è accaduto spesso che fossero presenti i figli, e del carattere progressivamente manifestato dalla Signora, da almeno otto anni non esiste più alcuna intesa coniugale, ma solo cooperazione genitoriale all’interno della quale si è gestito un quotidiano apparentemente normale.
Sino all’ultimo il Paperino ha sperato che si potesse recuperare il rapporto per la migliore crescita armoniosa dei figli; ha creduto, cioè, in una resipiscenza della coniuge; la speranza è naufragata per la pervicace volontà della coniuge di continuare a infierire nei confronti di suo marito. Spesso gli ingiustificati eccessi verbali della coniuge si sono rivolti verso i figli, i quali hanno mostrato segni evidenti di disagio e sofferenza.
In questo clima s’inserisce il grave episodio dello scorso 21 agosto 2015: la Signora ha gridato e ingiuriato suo marito, quindi lo ha aggredito con un violento schiaffo al volto. Dopo la necessaria reazione di difesa del sig. Paperino, volta a difendersi, la coniuge gli ha intimato di allontanarsi da casa e di non farvi ritorno, minacciandolo davanti ai ragazzi che disperati tentavano di placarla.
Resosi conto dell’intollerabilità della situazione e preoccupato del ripetersi di simili violenze, soprattutto manifestate anche in presenza dei figli, il convenuto ha dovuto trovare riparo presso l’abitazione del padre, ove ora dimora, ritenendo opportuno rimanervi per evitare ai ragazzi le ripetute scene suddescritte e il protrarsi di manifestazioni della coniuge, foriere di sfociare in gesti ancora più gravi.
La violenza dello schiaffo subito dal Paperino lo ha costretto a fare ricorso alla cure dell’ospedale di Paperopoli il successivo 24 agosto, dove sono state riscontrate le lesioni e assegnata la terapia riabilitativa.
Il Paperino, dunque, è stato vittima della moglie, risultando non veritiero e volutamente artefatto quanto esposto dalla Signora.
(C)
Sull’assistenza morale e materiale nell’interesse della famiglia, di solidarietà e collaborazione
Si contesta decisamente che il Paperino non abbia fornito l’assistenza morale e materiale alla famiglia, e così la collaborazione e la solidarietà, perché in tutti questi anni e anche dopo l’aggressione subita il 21.8.2015 egli ha continuato a supportare la famiglia economicamente, non ha fatto mancare mai nulla e ha costantemente mantenuto il rapporto con i figli, nei limiti di quanto essi gli hanno consentito.
Come già esposto alla lettera L) delle premesse del ricorso iscritto al n. xxxxxxx il Paperino ha sempre svolto il ruolo genitoriale in maniera affettuosa e amorevole con i due figli, curandone l’educazione ed essendo presente in ogni momento della loro vita.
Dopo l’allontanamento forzoso e quanto accaduto con numerosi episodi invasivi rivolti a metterlo in cattiva luce, egli ha registrato un repentino cambiamento dei comportamenti dei ragazzi nei suoi confronti. Al di là del naturale trauma conseguente alla degenerazione del rapporto tra i coniugi, ciò appare in assoluto alquanto strano, specie se confrontato con lo stretto legame sempre intercorso tra i figli e il padre. Ed invero i ragazzi hanno rifiutano di vedere il padre, di rispondergli al telefono da mesi; hanno Rigettato la figura paterna e di qualsiasi membro della famiglia del padre (nonni, zii etc.).
Il rapporto è sicuramente degenerato per l’intervento o anche solo per la inoperante collaborazione della Signora, la quale non perde occasione per mettere in cattiva luce il padre agli occhi dei ragazzi.
Tanto non è veritiero quanto asserito dalla Signora circa i comportamenti del convenuto, che in un ultimo e disperato tentativo il Paperino ha insistito con la coniuge, che poi ha accettato, affinchè insieme si rivolgessero a una psicologa, al fine di comprendere le ragioni dei suoi comportamenti e verificare la possibilità di una ricostituzione del rapporto. Presa così una decisione congiunta, all’esito delle sedute svolte è stata la stessa psicologa a rilevare che non intravedeva alcuna possibilità di ricostruzione del rapporto per problemi riconducibili all’attrice.
E ancora è stato il Paperino a chiedere alla coniuge di accordarsi per gestire una negoziazione assistita, che li potesse condurre insieme verso la migliore soluzione per sciogliere il loro rapporto.
Dispiace allora leggere nel ricorso (pag. 4, righi 21 e 22) che la via giudiziale della separazione sarebbe stata la conseguenza di non poter proseguire l’avviata procedura di negoziazione assistita “per l’accertata reale ragione del naufragio dell’unione coniugale”, vale a dire la relazione extraconiugale (passaggio svolto in precedenza), quando invece la Signora e soprattutto il suo primo difensore conoscono bene l’andamento del dialogo e la chiusura della prima ad ogni possibile proposta collaborativa proveniente non solo dal Paperino ma anche dal suo stesso difensore.
Discutibile la scelta di addebitare il naufragio della negoziazione assistita al Paperino, per di più attribuendolo al fatto della relazione, che non ha mai avuto ingresso nella discussione, e ancor più discutibile la scelta di voler inserire fatti – per di più non veritieri e mai accaduti – che sono e devono rimanere all’interno della riservatezza propria di una concorde decisione di tentare la negoziazione.
La questione non ha invero una diretta rilevanza nel giudizio; denota, però, il preoccupante atteggiamento della Signora volto a forgiare fatti ed episodi “ad usum delphini”, per utilizzare un’espressione cara alla stessa.
E ancora una volta è stato il convenuto a chiedere alla moglie, con lettera del 26.4.2016, di recarsi insieme dal servizio di mediazione familiare del Comune di Paperopoli, avendone parlato con la dott.ssa Lorenza Drago.
Dopo avere accettato e dopo essersi recata per due incontri, ancora una volta la ricorrente ha mostrato la sua vera natura, abbandonando il percorso congiunto che avrebbe potuto giovare a loro in funzione soprattutto del migliore benessere per i figli.
Stridono allora tutte le ingiuste, ingiustificate e non vere accuse profferte nei confronti del marito, quando invece la stessa Signora ha inizialmente accettato il percorso condiviso, ben consapevole di essere la causa principale del fallimento del rapporto familiare.
Strumentalmente oggi, in sede contenziosa, cerca di mettere in cattiva luce il convenuto (così limitandosi all’uso di un’espressione che meriterebbe ben altra colorazione) per raggiungere immotivati fini locupletivi.
(F)
Sull’affido condiviso e sul diritto di visita
Si prende atto che la Signora conviene sull’affido condiviso dei figli, anche se poi intende svuotarlo ritenendo che i ragazzi debbano rimanere per tutta la settimana presso di sé e il padre possa godere di un limitato diritto di vederli, addirittura condizionato dal suo espresso consenso (così a pag. 8, rigo 13 del ricorso nella parte delle richieste sui provvedimenti presidenziali urgenti, nonché a pag. 9, rigo 11 nella parte delle conclusioni di merito).
Su entrambi i profili si ribadiscono le richieste svolte nel ricorso n. xxxxxx/2016.
* * *
Il Paperino ha sempre affermato – e continua con maggiore forza e convinzione – che antepone a ogni questione tra i coniugi il suo rapporto con i figli, che è sempre stato ottimo e che ha subito un repentino cambiamento in conseguenza dei fatti sopra descritti e degli atteggiamenti tenuti dalla coniuge.
L’intervento del Centro per la Famiglia di Paperopoli, disposto dal Signor Presidente, ha sortito l’effetto di richiamare l’attenzione della Signora sul dovere di non ostacolare il rapporto tra i figli e il padre e, in seguito agli incontri avutisi tra i coniugi con i professionisti del centro, è iniziato il recupero di tale rapporto. Esso, però, è appena all’inizio, va rinsaldato e ulteriormente agevolato, specie si ritiene con colloqui presso il centro anche con la presenza dei figli e secondo le modalità e condizioni che saranno i professionisti delegati a individuare.
Si contesta decisamente così l’affermazione contenuta a pagina 10, righi 10-14 secondo cui la Signora si sarebbe sempre spesa e impegnata per favorire la ripresa del rapporto tra il padre e i figli, e che anzi grazie a lei – che avrebbe continuato anche dopo l’intervento presidenziale – detto rapporto si è “ricomposto” per “suo merito esclusivo”.
A parte la contraddittorietà e illogicità dell’assunto, dal momento che i figli hanno reciso i contatti con il padre proprio dopo i gravi comportamenti tenuti dalla Signora (e sopra richiamati), non ci sarebbe stata alcuna necessità dell’intervento del Centro per la Famiglia se sin dall’inizio l’attrice avesse messo in atto quanto asserisce di avere sempre fatto. Al contrario l’inizio di un recupero del rapporto genitoriale lo si deve esclusivamente alla professionalità di tale Centro, agli argomenti importanti da esso messo in evidenza, dall’insistenza nei confronti della Signora e dalla consapevolezza di quest’ultima che non può ora sottrarsi alle proprie responsabilità di madre.
Oggi vi è dunque l’estrema necessità che il lavoro del Centro prosegua e che vengano coinvolti nella sua attività anche i figli in prima persona.

Per tutti tali motivi, con riserva d’integrazione e ampliamento,
si chiede all’On.le Tribunale di voler così provvedere, rigettata ogni e qualsiasi avversa istanza, eccezione, deduzione e richiesta:
in via interinale:
1. 1) modificare l’ordinanza xx.xx.2016 e per l’effetto così provvedere in via temporanea e urgente:
* a) prevedere che i figli permangano presso il padre come segue: a1)- per tre giorni alla settimana; a.2)- a settimane alterne anche nei fine-settimana; a.3)- per quattro giorni durante le festività pasquali; a.4)- per almeno otto giorni durante le festività natalizie; a.5)- per tre settimane consecutive durante il periodo estivo;
* b) nell’eventualità che non si ritenga di disporre l’affido la permanenza presso il padre per tre giorni, prevedere le modalità di esercizio del diritto di visita in suo favore sia durante la settimana (almeno tre giorni), sia nei fine-settimana (almeno alterni) e infine durante le festività pasquali (non inferiori a quattro giorni) e natalizie (non inferiori a otto giorni) e nel periodo estivo (non inferiori a tre settimane consecutive);
* c) ridurre l’importo del mantenimento in favore dei figli a euro 600,00 mensili e prevedere che Paperino non debba corrispondere il mantenimento alla Signora, così revocando sul punto la precedente decisione;
2. 2) rigettare le richieste di modifiche dell’ordinanza xx.xx.2016 avanzate dall’attrice e segnatamente l’aumento dell’assegno di mantenimento (sino a euro 3.000,00) e l’accollo integrale delle spese straordinarie a carico del convenuto;
nel merito:
3. 3) dichiarare la separazione personale dei coniugi Paperino e Signora;
4. 4) rigettare la domanda di addebito della separazione a Paperino;
5. 5) disporre l’affido condiviso dei figli, con permanenza di essi presso il padre: a)- per tre giorni alla settimana; b)- a settimane alterne anche nei fine-settimana; c)- per quattro giorni durante le festività pasquali; d)- per almeno otto giorni durante le festività natalizie; e)- per tre settimane consecutive durante il periodo estivo; disporre che la casa familiare (condotta in locazione) rimanga assegnata alla Signora, perché ivi trovi sistemazione con i figli nei tre giorni che questi ultimi passeranno con la madre;
6. 6) nell’eventualità che non si ritenga di disporre l’affido condiviso con permanenza presso il padre per tre giorni, prevedere le modalità di esercizio del diritto di visita in suo favore sia durante la settimana (almeno tre giorni), sia nei fine-settimana (almeno alterni) e infine durante le festività pasquali (non inferiori a quattro giorni) e natalizie (non inferiori a otto giorni) e nel periodo estivo (non inferiori a tre settimane consecutive);
7. 7) disporre l’assegno di mantenimento in favore dei figli a carico di entrambi i coniugi e prevedere che Paperino contribuisca al massimo con il versamento della somma di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
8. 8) non assegnare alcuna somma alla Signora per il suo mantenimento e dunque rigettare la richiesta da lei avanzata in tal senso, in uno a quella di accollo di tutte le spese straordinarie dei figli, di qualunque genere, a carico di Paperino;
9. 9) disporre che il sig. Paperino possa ritirare i propri effetti personali rimasti nella casa coniugale e ordinare in pari tempo alla Signora che ne consenta il ritiro ovvero li restituisca;
10. 10) rigettare integralmente la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, dichiarati conseguenti alla violazione dei doveri coniugali di assistenza morale e materiale, di fedeltà, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione;
11. 11) condannare la Signora al pagamento delle spese e dei compensi di lite, oltre alle spese generali al 15% ex art. 13 comma 10 legge n. 247/2012 e art. 2 comma 2 d.m. n. 55/2014, c.a.p. e iva come per legge, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Con espressa riserva di articolare i mezzi istruttori nei termini assegnandi ai sensi del comma 6 dell’art. 183 c.p.c., che sin da ora s’invocano.

31 pensieri riguardo “Disconoscimento e contestazione

  1. Domani si celebra la giornata contro le violenze sulle donne, ma la violenza è di tutti se l’affezione non è un giudizio, se non è un amorevole attaccamento all’altro perchè l’altro è un bene. C’è proprio una crisi dell’affezione , dell’affezione alla realtà e agli altri come bene. In bocca al lupo!

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      1. La violenza per me è disaffezione e non ha sesso , questo volevo dire. Chi ama veramente non è mai violento anzi dona la vita per l’altro. Ma l’affezione non è un sentimento soltanto é anche un giudizio, una libertà che sceglie di amare perchè riconosce il valore dell’altro.

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      2. No la violenza è assenza di amore ma non ricevuto , è assenza di amore verso la realtà e gli altri e anche verso se stessi, questa porta al suicidio, ad uccidere e ad abbandonare. Non c’entra l’amore non corrisposto.

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  2. C’è un libro di Giancarlo Cesana, medico e psicologo , “Ed io chi sono? “, che spiega meglio questo concetto che ho espresso, che magari nelle mie parole non è chiaro, mentre lui le esprime chiaramente .

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